Schemi di segnalazione nazionali

Diversi Stati membri hanno adottato iniziative nazionali per richiedere all’industria maggiori informazioni sui nanomateriali. Tali regolamenti nazionali variano per ambito di applicazione, ma anche in termini di informazioni effettivamente richieste alle imprese, esenzioni e informazioni a disposizione del pubblico. Belgio, Francia e Danimarca dispongono di inventari autonomi per i nanomateriali, mentre Norvegia e Svezia hanno inserito una sezione relativa ai nanomateriali nei loro registri dei prodotti già esistenti.

I dati raccolti dagli inventari nazionali francesi e belgi sono inoltre integrati nella banca dati Search for Nanomaterials (Ricerca di nanomateriali) per consentire la ricerca agevole delle informazioni e il collegamento alle informazioni sulle sostanze e sulle nanoforme raccolte ai sensi del regolamento REACH.

Per saperne di più sui nanoregistri nazionali in Europa e su come sono stati creati, consulta il capitolo 21 “Nanoregisters in Europe” ad accesso libero di Abdelqader Sumrein [EN], che fa parte del libro “Particle Technology and Textiles: Review of Applications” [EN].

L’EUON, finanziato dalla Commissione europea, ha finanziato la messa a disposizione del capitolo a un pubblico più ampio.

 

Iniziativa nazionale Dichiaranti Principali eccezioni Prescrizioni in materia di informazione

Relazioni

FRANCIA:
Sistema di notifica - Decreto nazionale per la segnalazione obbligatoria dei nanomateriali

Fabbricanti, importatori e distributori di una sostanza, di una miscela o di un articolo contenenti nanomateriali in quantità pari o superiori a 100 g/anno.

La definizione utilizzata, che è diversa da quella di cui alla raccomandazione dell’UE, contiene la menzione "fabbricate intenzionalmente". 

La dichiarazione si applica all’intero territorio nazionale ad esclusione della Nuova Caledonia, della Polinesia francese, di Wallis e Futuna e delle Terre australi e antartiche francesi.

Il quantitativo importato o distribuito da un’entità giuridica è inferiore a 100 g/anno per sostanza.

La sostanza in quanto tale o contenuta in una miscela o in articoli destinati a rilasciarla è venduta direttamente ai consumatori (il pubblico in generale).



 

Dati dell’impresa
Informazioni sul nanomateriale (compresi i dati fisico-chimici) e informazioni disponibili sulle proprietà (eco)tossicologiche
Tonnellate annue
Usi della sostanza
Identità degli utenti professionali

1° maggio
(dal 2013 in poi)

BELGIO:
Registro - Regio decreto sull’immissione sul mercato di sostanze fabbricate in forma di nanoparticelle

Produttori e importatori che immettono sul mercato e nel territorio belga nanomateriali o miscele contenenti nanomateriali > 100 g/anno.

Distributori che immettono sul mercato e nel territorio belga nanomateriali o miscele contenenti nanomateriali in quantità >100 g/anno destinati esclusivamente a utenti professionali (aziende o privati che acquistano e utilizzano il prodotto nell’ambito delle proprie attività economiche).

La definizione si basa sulla raccomandazione dell’UE, ma prevede un’esenzione per i prodotti naturali e non modificati chimicamente.

Sostanze naturali, non modificate chimicamente.

Pigmenti immessi sul mercato in una miscela, un articolo o un oggetto complesso.

Informazioni sull’impresa e sull’utente
Informazioni generali
Miscela e relativa composizione
Denominazione chimica e formula della sostanza
Quantità
Usi
Utilizzatori professionali

1° gennaio
(dal 2015 in poi)
DANIMARCA:
Registro dei prodotti - Ordinanza relativa al registro delle miscele e dei prodotti contenenti nanomateriali

Fabbricanti o importatori di miscele e articoli contenenti nanomateriali destinati alla vendita al pubblico sul mercato danese.

La definizione di nanomateriale si basa sulla raccomandazione dell’UE.

Prodotti alimentari e materiali a contatto con gli alimenti
Mangimi
Medicinali
Dispositivi medici
Prodotti cosmetici
Pesticidi
Rifiuti
Miscele e articoli in cui il nanomateriale è la nanoscala delle sostanze elencate nell’allegato IV o V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento REACH).
Miscele e articoli contenenti nanomateriali di origine naturale.
Articoli in cui il nanomateriale fa parte di una matrice fissa, a meno che l’usura, il lavaggio, la rottura e analoghi usi normali dell’articolo non comportino il rilascio di nanomateriali liberi.
Articoli sui quali il nanomateriale viene utilizzato come inchiostro direttamente sull’articolo stesso o sulle relative etichette, compresi giornali, periodici, riviste, imballaggi non colorati nella massa o tinti.
Tessili in cui il nanomateriale viene utilizzato come inchiostro o per la tintura degli stessi.
Vernici, conservanti del legno, colle e stucchi contenenti pigmenti su scala nanometrica ai quali il pigmento è aggiunto al solo scopo di colorare la miscela.
Articoli di gomma o parti di gomma di articoli che contengono i nanomateriali nerofumo o biossido di silicio.
Miscele e articoli prodotti o importati da privati per uso personale e non commerciale.

Dati dell’impresa
Informazioni sul prodotto (compresi nome, quantità, usi professionali, applicazioni)
Informazioni sui nanomateriali (compreso status di registrazione REACH)
Informazioni chimiche sul nanomateriale (compreso il numero CAS/UE e la formula chimica)

30 agosto
(dal 2015 in poi)
NORVEGIA:
Registro dei prodotti - Ordinanza sulla dichiarazione obbligatoria delle sostanze chimiche al registro nazionale dei prodotti  

Obbligo generale per tutti i produttori e gli importatori di comunicare le sostanze chimiche classificate ai sensi dell’articolo 3 del CLP e immesse sul mercato in quantità pari o superiore a 100 kg l’anno. Occorre indicare nella dichiarazione se la sostanza chimica contiene nanomateriali.

La definizione di nanomateriale si basa sulla raccomandazione dell’UE.



 
Prodotti che non sono sostanze chimiche
Sostanze chimiche non classificate
Sostanze chimiche importate o prodotte in quantità inferiori a 100 kg l’anno
Sostanze chimiche che sono esenti a norma di regolamenti:
medicinali
dispositivi medici (compresi alcuni disinfettanti)
prodotti cosmetici
prodotti fitosanitari
rifiuti
prodotti alimentari
mangimi
Vi devono figurare le informazioni già note al produttore/fabbricante. Inoltre, deve essere specificata la funzione svolta dal nanomateriale. Obbligatorie a partire dal marzo 2013
SVEZIA:
Registro dei prodotti
Fabbricanti e importatori di sostanze chimiche e biocidi comuni contenenti nanomateriali in quantità superiore a 100 kg per prodotto l’anno immessi sul mercato in Svezia. Sostanze chimiche trattate da un privato in un ambiente non professionale in quantità inferiori a 100 kg l’anno. Informazioni sul nanomateriale (compresi i dati fisico-chimici) e informazioni disponibili sulle proprietà (eco)tossicologiche.
Se tali informazioni non possono essere fornite, il richiedente deve spiegarne il motivo.
Per i pigmenti è sufficiente dichiarare che il materiale è un pigmento senza fornire ulteriori informazioni sui numeri.
Entrata in vigore il
1° gennaio 2018

Riferimento: Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS) 2017:7