I nanomateriali sono sostanze chimiche

Le nanoparticelle possono essere composte da molte sostanze diverse come il carbonio, i metalli, ossidi di metalli e polimeri. È difficile indicare con precisione quanti siano i nanomateriali attualmente disponibili sul mercato ed è ancora più arduo fornire una stima di quanti altri se ne possano produrre in ambiente di laboratorio.

Ai sensi del regolamento REACH, l’obbligo giuridico per i fabbricanti e gli importatori di registrare le sostanze e dimostrarne l’uso sicuro si applica anche alle sostanze con nanoforme, ma d’altra parte solo alcuni regolamenti UE, come le normative sui cosmetici e sui nuovi prodotti alimentari, prevedono esplicitamente prescrizioni giuridiche relative ai nanomateriali. Poiché il regolamento REACH non contempla espressamente disposizioni in materia, sono state effettuate solo alcune registrazioni contenenti dati sui nanomateriali.

Contestualmente, la mancanza di disposizioni specifiche non impedisce alle aziende proattive di fornire indicazioni trasparenti sulle nanoforme della sostanza registrata; dal 2010, con l’introduzione in IUCLID di una casella di spunta facoltativa, è possibile riportare informazioni sui nanomateriali.

Questo link al sito web di divulgazione dell’ECHA permette di reperire maggiori informazioni sulle sostanze per cui è stata utilizzata la casella di spunta facoltativa o per le quali sono disponibili altre indicazioni specifiche sui nanomateriali. 

Ulteriori informazioni sulle sostanze registrate che contengono nanomateriali:

I dichiaranti ai sensi del regolamento REACH possono scegliere di fornire informazioni sui nanomateriali all’ECHA indicando la presenza di una forma di nanomateriale nella composizione della sostanza, indicando che lo stato fisico della sostanza è un nanomateriale o fornendo studi specifici su un nanomateriale in un registro di studi con endpoint.

Il REACH è un regolamento generale relativo alle sostanze chimiche; pertanto il modo in cui le definisce è importante in senso più ampio, in quanto le sue definizioni si rispecchiano in altre normative:

'sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione'

È importante osservare che molti nanomateriali sono presenti in natura e pertanto possono non rientrare nelle normative vigenti in materia di sostanze chimiche, quali ad esempio il regolamento REACH, che riguardano le sostanze fabbricate, a meno che la loro natura chimica non venga modificata intenzionalmente in qualche modo. Altri nanomateriali sono composti da sottoprodotti, ad esempio dalla combustione di carburanti fossili per motori diesel. Tali particelle, tuttavia, sono contemplate da diversi regolamenti ambientali, tra cui quelli che salvaguardano la qualità dell’aria.

 

Esistono molti altri nanomateriali?

Le stime sul numero effettivo dei nanomateriali presenti sul mercato dell’UE sono variabili.

Probabilmente esistono più sostanze di questo tipo di quelle attualmente registrate ai sensi del regolamento REACH. Ciò è dovuto a diversi motivi, tra cui:

  • l’incertezza normativa: benché il termine "sostanza" comprenda i nanomateriali, al pari dell’ambito di applicazione del regolamento REACH, il regolamento non li menziona esplicitamente né prevede espressamente disposizioni in materia. Ciò considerato, alcuni fabbricanti/importatori possono ritenere di non essere obbligati a fornire nei loro fascicoli di registrazione informazioni specifiche sui nanomateriali. La Commissione europea sta attualmente preparando una modifica degli allegati del regolamento REACH per rendere espliciti i requisiti in materia di nanoforme;
  • difficoltà di valutazione: malgrado la semplicità del termine "nanomateriale", spesso non è facile stabilire se la forma di una sostanza sia una nanoforma o meno. A tal fine occorrono strumenti precisi e a volte costosi, ragion per cui, in mancanza di disposizioni giuridiche esplicite per svolgere il test, i fabbricanti e gli importatori possono decidere di non eseguirlo;
  • volumi ridotti: alcune sostanze con nanoforme sono disponibili sul mercato in quantitativi talmente modesti da non richiedere la registrazione ai sensi del regolamento REACH. Il termine per registrare sostanze chimiche in volumi ridotti (1-100 tonnellate all’anno) è il 31 maggio 2018.

Potrebbero esserci molte ragioni per cui il numero delle sostanze registrate con nanoforme è esiguo. Inoltre, è probabile che vi siano alcune sostanze registrate che vengono fabbricate o immesse sul mercato come nanomateriali, benché alcune aziende abbiano deciso di non fornire esplicitamente informazioni in materia nel fascicolo di registrazione.

Nondimeno si prevede che, una volta risolti i problemi normativi, aumenteranno le informazioni disponibili sui nanomateriali raccolte in virtù dell’attuazione del regolamento REACH.