Ricerca di nanomateriali
L’ECHA ha pubblicato la nuova banca dati ECHA CHEM. Per maggiori informazioni sulla transizione a ECHA CHEM, consultare il sito. Per saperne di più
I dati sui nanomateriali qui riportati sono tratti dalle registrazioni REACH contenute nell’attuale piattaforma di diffusione, che non è più aggiornata, e rappresentano la situazione al 19 maggio 2023. I dati di registrazione REACH aggiornati sono pubblicati solo su ECHA CHEM. Purtroppo non è possibile collegare tali dati a questo portale né, per il momento, fare ricerche in ECHA CHEM per proprietà o inventari di nanomateriali.
Grazie per la vostra comprensione durante questa fase di transizione.
DISSEMINATION
PLATFORM
EUON - EU Observatory for Nanomaterials
Nanomaterials in the EU market
SEARCH
È possibile ricercare i nanomateriali attualmente disponibili sul mercato dell’Unione europea (UE). I risultati di queste ricerche sono tratti dalla banca dati pubblica delle sostanze chimiche dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e includono anche dati tratti ed elaborati da diverse fonti esterne, come descritto di seguito.
- Registrazioni REACH: dal 1º gennaio 2020, il regolamento (CE) n. 1907/2006 (il regolamento REACH) impone alle aziende interessate di trasmettere i dati sulle nanoforme delle sostanze come parte del fascicolo di registrazione REACH (a seguito del regolamento (UE) 2018/1881 della Commissione, del 3 dicembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006). La ricerca recupera le registrazioni dalla banca dati delle sostanze chimiche dell’ECHA che includono almeno una nanoforma.
- Inventario nazionale francese: nel 2013 la Francia ha introdotto un obbligo secondo cui i nanomateriali presenti sul mercato francese devono essere notificati. Le notifiche devono essere aggiornate dalle aziende o dai laboratori pubblici su base annuale. Secondo il sistema francese, la definizione di un nanomateriale deriva dalla raccomandazione della Commissione europea sulla definizione di nanomateriale, e la soglia per la notifica è pari a 100 grammi, ovvero inferiore alla soglia di una tonnellata all’anno per cui è necessaria la registrazione ai sensi del regolamento REACH. Si noti che le tonnellate indicate nell’inventario francese corrispondono soltanto al tonnellaggio del nanomateriale, mentre il regolamento REACH si basa sul tonnellaggio totale della sostanza importata o prodotta sul mercato dell’UE, compresi sia il materiale privo di caratteristiche nanometriche che le nanoforme della sostanza.
- Inventario nazionale belga: in Belgio, l’obbligo a livello nazionale di trasmettere le notifiche sui nanomateriali è entrato in vigore nel 2016. L’obbligo riguarda le sostanze prodotte allo stato nanoparticellare e immesse sul mercato belga in quantità superiori a 100 grammi all’anno. Secondo il sistema belga, la definizione di nanomateriale è quasi identica a quella della raccomandazione della Commissione europea sulla definizione di nanomateriale. Si noti che l’inventario belga esclude le sostanze naturali, non modificate chimicamente, e le sostanze in cui le particelle di nanomateriale sono considerate un sottoprodotto dell’attività umana. In concreto, l’inventario belga impone la registrazione di sostanze e miscele contenenti nanomateriali. Inoltre, gli articoli e gli oggetti complessi contenenti uno o più nanomateriali devono essere notificati, sebbene l’entrata in vigore della loro notifica non sia ancora stata fissata. Esistono diverse esenzioni in atto, ad esempio per i pigmenti, i cosmetici e i biocidi. Le aziende devono aggiornare le proprie informazioni su base annuale.
- Inventario UE dei cosmetici: il regolamento (CE) n. 1223/2009 contiene norme specifiche sull’uso dei nanomateriali nei prodotti cosmetici, sebbene non si avvalga della raccomandazione della Commissione europea sulla definizione di nanomateriale. Per nanomateriale si intende “ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm”. Per prodotti come coloranti, conservanti e filtri UV è necessaria un’autorizzazione preventiva prima del loro utilizzo nei prodotti cosmetici. La Commissione europea pubblica un catalogo di prodotti cosmetici che utilizzano nanomateriali e lo aggiorna regolarmente sulla base dei dati trasmessi tramite il portale di notifica dei prodotti cosmetici (CPNP).
A causa delle differenze nella definizione dei nanomateriali, dell’esistenza di esenzioni specifiche e delle soglie di riferimento per le comunicazioni sul tonnellaggio, la presenza di un nanomateriale in una sola fonte di dati non significa che tale materiale sia presente in tutte. I nanomateriali notificati agli inventari francese o belga, o tramite il portale di notifica dei prodotti cosmetici, non implicano automaticamente che la sostanza debba essere registrata come nanoforma ai sensi del regolamento REACH e viceversa.
Poiché le fonti che li alimentano hanno norme e ambiti di segnalazione differenti, non è sempre possibile abbinare una sostanza segnalata in una di esse alla sostanza presente nella banca dati delle sostanze chimiche dell’ECHA. Laddove non fosse possibile trovare una corrispondenza, la sostanza presente nella fonte originaria non sarà riportata nello strumento di ricerca dei nanomateriali EUON. Le aziende che notificano i nanomateriali agli inventari nazionali francese e belga possono anche essere diverse da quelle su cui ricadono gli obblighi di registrazione ai sensi del regolamento REACH.
In molti casi, una sostanza può essere fabbricata come nanoforma o materiale privo di caratteristiche nanometriche. Pertanto, è possibile che una particolare sostanza sia notificata come nanoforma da un’azienda, ma non fabbricata in nanoforme da altre aziende. Tali differenze possono comportare la presenza di una sostanza come nanoforma in una fonte, ma non in altre.
Clausola di esclusione della responsabilità
Alcune informazioni recuperate dallo strumento di ricerca dei nanomateriali possono appartenere a terzi. L’uso di tali informazioni può pertanto essere soggetto alla preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione europea non forniscono alcuna garanzia o assicurazione riguardo alla qualità, all’utilizzo e/o all’idoneità delle informazioni. L’uso di dette informazioni rientra nell’esclusiva responsabilità dell’utente.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare l’avviso legale.
Related information
- NanoData - nanotechnology database
- eNanoMapper - data and tools for nanomaterial risk assessment
- Belgian national inventory
- French national inventory
- Catalogue of nanomaterials used in cosmetics
- List of nano-pigments on the EU market
- National reporting schemes
- REACH information requirements and available methods
- EC recommendation for the definition of a nanomaterial
The EUON search for nanomaterials page compiles information on nanomaterials/nanoforms that are notified to EU national inventories on nanomaterials in France and Belgium, information notified through the European Commission's Cosmetics Products Notification Portal (CPNP) and REACH registrations.
Why do some nanomaterials appear in one inventory, but not the other?
The requirements for reporting nanomaterials vary across the different regulations/decrees. For example, the national inventories only require reporting of nanomaterials if they are put on the French or Belgian markets. Similarly, the EU cosmetics inventory requirement for notification of nanomaterials only concerns cosmetics related uses. For more information about the scope and requirements of different reporting schemes, please see here: https://euon.echa.europa.eu/regulation
Why do some substances in the French, Belgian, or cosmetics inventories not appear on the EUON search for nanomaterials?
The EUON includes substances in the search only when it is possible to unambiguously identify the substance in question, based on the information published in the respective inventories. In some instances, the information chemical name of the substance published in these inventories cannot be assigned to a unique chemical, or does not correspond to a particular chemical at all. In such cases, the chemical is not listed in the EUON search for nanomaterials tool. Nevertheless, all substances registered as nanoforms under the REACH regulation appear in this tool, provided that there are no valid confidentiality claims for the substance.