Il regolamento sui biocidi (BPR) e i nanomateriali

Il regolamento sui biocidi (BPR) prevede disposizioni specifiche per i nanomateriali che si applicano ai prodotti e alle sostanze conformi ai criteri definiti nel regolamento BPR. Tali definizioni si basano sulla raccomandazione della Commissione relativa alla definizione dei nanomateriali.

Queste disposizioni si applicano ai principi attivi e non attivi con le seguenti caratteristiche:

  • per almeno il 50 % delle particelle almeno una delle dimensioni è compresa tra 1 e 100 nm;
  • le particelle sono allo stato libero, aggregato o agglomerato.

In base al regolamento BPR, l’approvazione di un principio attivo non comprende i nanomateriali, salvo dove esplicitamente indicato. Di norma occorre preparare un fascicolo separato con tutti i requisiti in materia di dati per le nanoforme dei principi attivi.

È inoltre necessaria una valutazione specifica del rischio quando la nanoforma dei principi attivi e non attivi viene impiegata in un biocida; l’etichetta del biocida deve riportare il nome di ciascun nanomateriale seguito dalla parola "nano" tra parentesi. I prodotti contenenti nanomateriali sono esclusi dalla procedura di autorizzazione semplificata.